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Art. 54

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 51 cpv. 1 e 4 LCStr)

  1. Se per causa di un infortunio, di una panne a un veicolo, di merci cadute o di olio dispersosi risultano ostacoli o altri pericoli, le persone coinvolte, compresi anche i passeggeri, devono prendere subito i provvedimenti di sicurezza appropriati.
  2. La polizia deve essere subito avvertita, se un pericolo non può essere eliminato immediatamente, in particolare se liquidi dispersisi possono inquinare fiumi e laghi o acque sotterranee. Qualora l’esercizio ferroviario sia ostacolato, ad esempio se veicoli o il loro carico cadono sugli impianti ferroviari, l’amministrazione della ferrovia deve essere subito informata.
  3. .1

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

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