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Art. 53

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 50 LCStr)

  1. Per quanto possibile, le colonne di cavalli montati, le mandrie e i greggi devono essere frazionati per agevolare il sorpasso ai veicoli.
  2. Di notte o se le condizioni atmosferiche lo esigono, chi va a cavallo o conduce animali deve portare sulla parte rivolta al traffico almeno una luce gialla anabbagliante, visibile davanti e di dietro. Inoltre la cavalcatura dev’essere munita di gambali catarifrangenti. Le colonne di cavallerizzi e i gruppi di animali devono portare, a sinistra, almeno una luce gialla davanti e di dietro.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

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