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Art. 55

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 51 cpv. 1 e 2 LCStr)

  1. In caso di infortunio con danni alle persone, la polizia deve essere subito avvertita, se una persona ha subito ferite esterne o presumibilmente ferite interne.
  2. Non è necessario avvertire la polizia, se si tratta solo di escoriazioni o di lievi contusioni; tuttavia, l’autore del danno deve indicare al ferito il nome e l’indirizzo. La polizia non deve parimente essere avvertita, se solo il conducente, i suoi parenti o i membri della comunione domestica sono stati feriti in modo insignificante e nessun terzo è coinvolto nell’infortunio.
  3. .1

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

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