Torna alla legge

Art. 52

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 50 cpv. 2 a 4 LCStr)

  1. Chiunque conduce un animale deve tenerlo costantemente sotto la sua padronanza. Gli animali devono essere affidati solo a guardiani capaci.
  2. Nelle regioni di montagna, un animale isolato può essere guidato sul margine sinistro della strada, se la sicurezza è maggiore per il guardiano e l’animale.
  3. Gli animali fermi non devono ostacolare il traffico; se sono lasciati incustoditi, essi devono essere legati in modo sicuro.
  4. I guardiani che conducono mandrie o greggi su strade principali devono vigilare affinché la parte sinistra della strada sia lasciata libera agli altri utenti. Ai passaggi a livello, se occorre, la mandria o il gregge deve essere frazionato.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.