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Art. 51

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 50 cpv. 1 e 4 LCStr)

  1. Sulle strade di grande traffico, l’equitazione è permessa solo ai cavalieri esperti che montano cavalli abituati al traffico. Cavalcando, è permesso condurre per la briglia solo un altro cavallo.
  2. È permesso cavalcare affiancati a due a due solamente in gruppi di almeno sei cavalieri o, durante il giorno sulle strade di poco traffico, fuori delle località.

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