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Art. 41

741.013OCCSFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Se un conducente di uno Stato membro dell’Unione europea commette gravi o ripetute infrazioni alle prescrizioni relative ai periodi di lavoro, di guida e di riposo, le autorità cantonali notificano tali infrazioni e le eventuali misure adottate alle autorità competenti dello Stato in cui ha sede l’impresa del conducente. Le autorità cantonali possono chiedere allo Stato straniero di effettuare un controllo nell’impresa interessata e di comunicarne l’esito.
  2. Se conducenti svizzeri commettono in uno Stato membro dell’Unione europea gravi o ripetute infrazioni alle prescrizioni relative ai periodi di lavoro, di guida e di riposo a seguito delle quali le autorità cantonali effettuano un controllo nell’impresa interessata, tali autorità ne comunicano l’esito allo Stato che ha segnalato i fatti o ha richiesto informazioni.

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