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Art. 42

741.013OCCSFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Se sono constatati difetti gravi in un veicolo utilitario di uno Stato membro dell’Unione europea, le autorità cantonali lo notificano alle autorità competenti dello Stato in cui il veicolo è immatricolato. Le autorità cantonali possono chiedere allo Stato straniero di adottare le misure opportune e di comunicarne l’esito.
  2. Se in uno Stato membro dell’Unione europea sono constatati difetti gravi in un veicolo utilitario immatricolato in Svizzera, le autorità cantonali comunicano le misure adottate allo Stato che ha segnalato i fatti o ha richiesto informazioni.

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