Torna alla legge

Art. 40

741.013OCCSFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Se un conducente di un veicolo o un’impresa di uno Stato membro dell’Unione europea commette infrazioni gravi o ripetute tali da compromettere la sicurezza del trasporto di merci pericolose, le autorità cantonali notificano tali infrazioni alle autorità competenti dello Stato in cui il veicolo è immatricolato o in cui l’impresa ha sede. Le autorità cantonali possono chiedere allo Stato straniero di prendere i provvedimenti necessari nei confronti dei contravventori o delle imprese interessate.
  2. Se il conducente di un veicolo svizzero o un’impresa svizzera commette infrazioni gravi o ripetute in uno Stato membro dell’Unione europea a seguito delle quali le autorità cantonali effettuano un controllo nelle imprese interessate, tali autorità ne comunicano l’esito allo Stato che ha segnalato i fatti o ha richiesto informazioni.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.