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Art. 32

741.013OCCSFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. La polizia sequestra sul posto la licenza di circolazione se:
    1. manca l’assicurazione prescritta per il veicolo;
    2. all’atto di un controllo del trasporto di merci pericolose su strada, constata che una violazione delle prescrizioni determinanti in materia minaccia direttamente la sicurezza degli altri utenti della strada e che non può essere ripristinato in loco lo stato conforme alle prescrizioni.
  2. La licenza di circolazione può essere sequestrata se il veicolo, considerato lo stato o il carico, costituisce un pericolo per la circolazione o cagiona rumore evitabile oppure se la licenza di circolazione e le targhe sono usate abusivamente.
  3. Il sequestro della licenza di circolazione comporta anche il sequestro delle targhe e il divieto di continuare la corsa. Il veicolo può essere sequestrato e sottoposto a controllo.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 644).

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