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Art. 33

741.013OCCSFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. La polizia deve confermare per scritto il sequestro della licenza per allievo conducente, della licenza di condurre, della licenza di circolazione e il divieto di continuare la corsa indicando le conseguenze giuridiche del provvedimento.
  2. Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre sequestrate devono essere inviate entro tre giorni lavorativi all’autorità di revoca del Cantone di domicilio. Le licenze di circolazione e le targhe sequestrate devono essere inviate entro tre giorni lavorativi all’autorità di revoca del Cantone di stanza. In entrambi i casi devono essere allegati una conferma scritta e brevemente motivata del sequestro e il rapporto di polizia. Se quest’ultimo non è ancora disponibile, deve essere trasmesso appena possibile.1
  3. Se i motivi che hanno originato il sequestro della licenza oppure il divieto di continuare la corsa cessano di esistere, la licenza e le targhe devono essere restituite e il veicolo deve essere riconsegnato per l’ulteriore uso.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2022 406).

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