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Art. 31

741.013OCCSFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. La polizia sequestra immediatamente la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre se il conducente:1
    1. 2 appare in evidente stato di ebrietà o presenta una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,40 mg/l;
    2. appare manifestamente inabile alla guida per altre ragioni;
    3. effettua una corsa di scuola guida senza essere accompagnato conformemente alle prescrizioni.
  2. La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre può essere sequestrata se il conducente mette in pericolo la circolazione, in particolare se:
    1. supera la velocità massima consentita di oltre 30 km/h nelle località, di oltre 35 km/h fuori delle località o di oltre 40 km/h sulle autostrade;
    2. su un’autostrada o una semiautostrada volta il veicolo, oltrepassa lo spartitraffico centrale, circola in senso inverso o in retromarcia;
    3. esegue un sorpasso su un tratto di strada non sgombro o senza visuale libera;
    4. violando gravemente le norme della circolazione, provoca un incidente che cagiona la morte o il ferimento di una persona.
  3. Il sequestro della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre per una determinata categoria, sottocategoria o categoria speciale comporta il sequestro della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre per tutte le categorie, sottocategorie e categorie speciali, fino alla restituzione della licenza o fino a quando l’autorità di revoca ha emanato la sua decisione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2585).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2585).

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