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Art. 8aundecies

734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
  1. Non devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti nei seguenti casi:
    1. in costruzioni o impianti che sottostanno alla legge federale del 23 giugno 19501concernente la protezione delle opere militari;
    2. per gli allacciamenti alla rete di trasporto.2
  2. La ElCom può concedere deroghe di durata determinata o indeterminata all’obbligo di impiego di sistemi di misurazione intelligenti, se tale impiego sarebbe sproporzionato rispetto all’onere oppure inadeguato allo scopo considerati i requisiti metrologici concreti. La deroga può, in una situazione specifica, riguardare:
    1. singoli consumatori finali, produttori o gestori di impianti di stoccaggio oppure gruppi di essi;
    2. l’intero sistema di misurazione o singoli elementi o caratteristiche dello stesso.3

Footnotes

  1. RS 510.518

  2. Originario art. 8a cpv. 3, poi art. 8a sexiescpv. 5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1°nov. 2017 (RU 2017 7109). Nuovo testo giusta la cifra I dellˆO del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1381)

  3. Originario art. 8a cpv. 3bis, poi art. 8a sexiescpv. 6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1381)

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