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Art. 8adecies

734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
  1. Per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio. Tali sistemi sono costituiti dai seguenti elementi:1 a. un contatore di elettricità elettronico installato presso il consumatore finale, l’impianto di produzione o l’impianto di stoccaggio che:2 1. rileva energia attiva ed energia reattiva, 2.3 determina i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e li memorizza per almeno 60 giorni, 3.4 dispone di interfacce, segnatamente una riservata alla comunicazione bidirezionale con un sistema di trattamento dei dati e un’altra che consenta al consumatore finale, al produttore o al gestore dell’impianto di stoccaggio interessato perlomeno di consultare i propri dati di misurazione al momento del rilevamento e, se disponibili, i dati dei profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti, in un formato di dati usuale a livello internazionale, e 4. rileva e registra le interruzioni dell’approvvigionamento elettrico; b. un sistema di comunicazione digitale che garantisce la trasmissione automatizzata dei dati tra il contatore elettrico e il sistema di trattamento dei dati del gestore di rete; e c. un sistema di trattamento dei dati che permette di consultare i dati.5
  2. I gestori di rete devono comunicare ai consumatori finali, ai produttori o ai gestori di impianti di stoccaggio che ne facciano richiesta le specifiche tecniche delle interfacce del proprio contatore di elettricità.
  3. I gestori di rete fissano entro il 31 gennaio 2026 direttive trasparenti e non discriminatorie per i formati di dati usuali a livello internazionale di cui al capoverso 1 lettera a numero 3.
  4. L’interazione fra gli elementi di un sistema di misurazione intelligente permette di:
    1. 6 identificare e gestire diversi tipi di contatori di elettricità ai fini dell’interoperabilità;
    2. 7 aggiornare la parte del software dei contatori di elettricità di cui al capoverso 1 lettera a che non ha nessuna ripercussione sulle caratteristiche metrologiche;
    3. 8 fornire al consumatore finale, al produttore o al gestore dell’impianto di stoccaggio interessato una rappresentazione comprensibile dei propri dati di misurazione, segnatamente dei profili di carico;
    4. 9 integrare altri strumenti di misurazione digitali, nonché altri sistemi di controllo e di regolazione intelligenti; e
    5. 10 individuare, registrare e segnalare manipolazioni e altri effetti esterni sui contatori di elettricità.
  5. I contatori elettronici di elettricità di cui al capoverso 1 lettera a sottostanno all’ordinanza del 15 febbraio 200611sugli strumenti di misurazione e alle relative disposizioni d’esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, a condizione che rientrino nel loro campo di applicazione.12
  6. Se un raggruppamento ai fini del consumo proprio, una comunità locale di energia elettrica oppure il gestore di un impianto di stoccaggio chiede di essere dotato di un sistema di misurazione intelligente, il gestore di rete è tenuto a installarlo entro tre mesi. Nel caso dei raggruppamenti ai fini del consumo proprio tale diritto riguarda tutti i punti di misurazione del raggruppamento nei confronti del gestore di rete.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1°giu. 2019 (RU 2019 1381).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1°giu. 2019 (RU 2019 1381).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov.. 2020, in vigore dal 1°gen. 2021 (RU 2020 6141).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov.. 2020, in vigore dal 1°gen. 2021 (RU 2020 6141).

  5. Originrio art. 8a cpv. 1, poi art. 8a sexiescpv. 1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1°nov. 2017, in vigore dal 1°janv. 2018 (RU 2017 7109).

  6. Originaria art. 8a cpv. 2 lett. a, poi art. 8a sexiescpv. 3 lett. a. Introdotta dalla cifra I dell’O del 1°nov. 2017, in vigore dal 1°janv. 2018 (RU 2017 7109).

  7. Originaria art. 8a cpv. 2 lett. b, poi art. 8a sexiescpv. 3 lett. b. Introdotta dalla cifra I dell’O del 1°nov. 2017, in vigore dal 1°janv. 2018 (RU 2017 7109).

  8. Originaria art. 8a cpv. 2 lett. c, poi art. 8a sexiescpv. 3 lett. c. Introdotta dalla cifra I dell’O del 1°nov. 2017 (RU 2017 7109). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1°gen. 2021 (RU 2020 6141).

  9. Originaria art. 8a cpv. 2 lett. d, poi art. 8a sexiescpv. 3 lett. d. Introdotta dalla cifra I dell’O del 1°nov. 2017, in vigore dal 1°janv. 2018 (RU 2017 7109).

  10. Originaria art. 8a cpv. 2 lett. e, poi art. 8a sexiescpv. 3 lett. e. Introdotta dalla cifra I dell’O del 1°nov. 2017, in vigore dal 1°janv. 2018 (RU 2017 7109).

  11. RS 941.210

  12. Originario art. 8a cpv. 4, poi art. 8a sexiescpv. 8. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1°nov. 2017, in vigore dal 1°gen. 2018 (RU 2017 7109).

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