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Art. 8aduodecies

734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
  1. I costi che il gestore di rete deve assumersi per l’installazione di un contatore di elettricità supplementare (art. 17a biscpv. 7 LAEl) corrispondono ai costi effettivi, al massimo tuttavia:
    1. per i costi di installazione: 250 franchi;
    2. per i costi associati all’esercizio del contatore per un periodo massimo di dieci anni: 120 franchi all’anno.
  2. I gestori di rete possono rimuovere a proprie spese i contatori supplementari installati dopo non meno di un anno se è garantito il richiamo dei propri dati di misurazione.

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