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Art. 3b

734.0LIEFederal Act1 feb 1903Fonte originale
  1. Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare:
    1. la procedura di riscossione degli emolumenti;
    2. l’ammontare degli emolumenti;
    3. la responsabilità nel caso in cui più persone siano tenute a versare gli emolumenti;
    4. la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti.
  2. Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio della copertura dei costi.
  3. Può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se la decisione, il controllo o la prestazione riveste un interesse pubblico preponderante.

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