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Art. 3a

734.0LIEFederal Act1 feb 1903Fonte originale
  1. Il Consiglio federale emana disposizioni relative alla riscossione di emolumenti adeguati per le decisioni, i controlli e le prestazioni dell’Amministrazione federale e dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispettorato).
  2. Il Consiglio federale prevede che l’Ufficio federale dell’energia (UFE) riscuota dai gestori di impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (imprese) emolumenti adeguati per le spese sostenute dai Cantoni conformemente agli accordi di prestazioni di cui all’articolo 9e capoverso 2 della legge del 23 marzo 20071sull’approvvigionamento elettrico (LAEl).

Footnotes

  1. RS 734.7

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