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Art. 9a

730.05OE-EnFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. Per la tassa di vigilanza prevista dall’articolo 28 LImA sono computabili i costi per:
    1. l’elaborazione di basi per la vigilanza sulla sicurezza, in particolare per quanto concerne la costruzione, la sorveglianza e la pianificazione in caso d’emergenza;
    2. lo studio dell’evoluzione della scienza e della tecnica;
    3. la formazione e il perfezionamento di persone esterne nel settore della sicurezza degli impianti di accumulazione;
    4. la partecipazione alle commissioni e alle organizzazioni nazionali e internazionali.
  2. Non sono computabili i costi per attività che concernono esclusivamente impianti non considerati grandi ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 LImA.
  3. La tassa di vigilanza versata da un gestore è calcolata in funzione della radice cubica del volume di ritenuta del suo impianto. La tassa annua di vigilanza non può tuttavia superare i seguenti importi:
franchi
per una ritenuta di una capacità inferiore a 1 milione di m32 000
per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 1 milione di m3ma inferiore a 5 milioni di m34 000
per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 5 milioni di m313 000
  1. Non è riscossa alcuna tassa di vigilanza per gli impianti di accumulazione che servono esclusivamente per la protezione contro pericoli naturali.
  2. L’UFE può ridurre o condonare gli emolumenti per altri motivi importanti.
  3. Nel caso di impianti internazionali il calcolo della tassa di vigilanza si basa solamente sul volume di ritenuta corrispondente alla quota svizzera delle forze idriche. Sono fatti salvi gli accordi internazionali di diverso tenore.

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