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Art. 10

730.05OE-EnFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. L’UFE riscuote emolumenti in particolare per:
    1. le autorizzazioni;
    2. il riconoscimento degli organismi di prova;
    3. le decisioni di misure relative al controllo a posteriori di impianti e apparecchi.
  2. L’UFE e l’organo d’esecuzione possono riscuotere emolumenti per informazioni secondo l’articolo 99 capoverso 1 dell’ordinanza del 1° novembre 20171sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili che richiedono accertamenti onerosi.

Footnotes

  1. RS 730.03

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