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Art. 9

730.05OE-EnFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. L’UFE riscuote emolumenti in particolare per:
    1. l’esame delle domande di rilascio, di modifica, di rinnovo o di proroga delle concessioni di diritti d’acqua o delle concessioni complementari per gli impianti idroelettrici di confine;
    2. le decisioni relative al ritiro o alla decadenza di tali concessioni;
    3. 1 le autorizzazioni, decisioni e prestazioni fondate sulla legge sulle forze idriche e sulla legge sulla protezione delle acque;
    4. la perizia di progetti;
    5. la vigilanza sugli impianti di accumulazione e per l’esame dei progetti di costruzione che gli sono obbligatoriamente sottoposti;
  2. Per compiti di vigilanza si intendono in particolare le ispezioni sui siti e i colloqui con l’esercente degli impianti di accumulazione nonché l’esame:
    1. dei rapporti annuali sulle misurazioni e sui controlli;
    2. dei rapporti sui controlli quinquennali;
    3. dei rapporti sulle prove di funzionamento dei dispositivi di scarico muniti di paratoie;
    4. dei rapporti tecnici sulle verifiche della sicurezza;
    5. dei regolamenti d’esercizio e di vigilanza degli sbarramenti;
    6. 2 dei dossier relativi alla pianificazione in caso d’emergenza.
  3. Nel caso di impianti internazionali sono fatti salvi gli accordi internazionali di diverso tenore.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7101).

  2. Introdotta dalla cifra I dell’O del 3 feb. 2010, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 665).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 feb. 2010, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 665).

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