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Art. 12

725.116.21OUMinFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Il versamento dei contributi per la manutenzione correntee gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione è disciplinato nella convenzione sulle prestazioni.
  2. Se non esiste una convenzione sulle prestazioni per i servizi di protezione contro i danni o nella convenzione sulle prestazioni non è stato disposto altrimenti, i contributi vengono pagati ogni volta a metà anno in base alle istruzioni di pagamento emanate dai Cantoni.

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