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Art. 11

725.116.21OUMinFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Per i servizi di protezione contro i danni sono rimborsate le spese indotte dalle strade nazionali.
  2. L’USTRA può rimborsare le spese con importi forfetari. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni.

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