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Art. 13

725.116.21OUMinFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata, i Cantoni devono sottoporre a un organo di controllo finanziario le attività riguardanti le strade nazionali per quanto siano cofinanziate dalla Confederazione, in particolare l’acquisto del terreno, l’appalto e l’esecuzione dei lavori di costruzione.
  2. L’organo cantonale di controllo finanziario vigila in particolare affinché tutti gli organi esecutivi rispettino l’obbligo di impiegare economicamente i mezzi messi a disposizione.
  3. Su richiesta, i rapporti di revisione degli organi cantonali di controllo finanziario devono essere messi a disposizione dell’USTRA e del Controllo federale delle finanze (CDF).1
  4. Possono essere inclusi nella fatturazione delle strade nazionali, nella misura del tempo di lavoro impiegato, le spese direttamente collegate all’attività di revisione da parte di agenti e incaricati cantonali.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 445).

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