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Art. 10

725.116.21OUMinFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. I costi di determinazione delle immissioni secondo l’articolo 27 dell’ordinanza del 16 dicembre 19851contro l’inquinamento atmosferico sono indennizzati in funzione della quota di inquinamento atmosferico da imputare al traffico stradale sulle strade nazionali.
  2. L’USTRA può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. In tali convenzioni possono essere fissati importi forfetari per le misurazioni concordate.

Footnotes

  1. RS 814.318.142.1

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