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Art. 9

725.116.21OUMinFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Rientrano nei costi di manutenzione correntee per interventi di manutenzione edile esenti da progettazione le spese per:
    1. le parti costitutive delle strade nazionali giusta l’articolo 2 OSN1, eccettuati la carreggiata di una via di comunicazione di sotto o soprapassaggio, gli impianti accessori, i mezzi di gestione della polizia delle centrali dei controlli del traffico pesante, nonché le installazioni per gli altri controlli del traffico;
    2. gli altri impianti che servono alle strade nazionali, indipendentemente dai loro rapporti di proprietà giusta l’articolo 8 capoverso 1 lettera b della presente ordinanza.
  2. Nelle convenzioni sulle prestazioni relative alla manutenzione correntee agli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione tra la Confederazione e i gestori per le prestazioni convenute sono stabiliti importi forfetari o che coprono i costi. Se ciò non fosse possibile per singole prestazioni, le spese sono calcolate secondo l’onere.
  3. Per gli impianti utilizzati insieme a terzi, l’USTRA stabilisce il contributo della Confederazione ai costi commisurato all’interesse delle strade nazionali.

Footnotes

  1. RS 725.111

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