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Art. 62k

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale
  1. Se la costruzione di impianti, in particolare di gallerie e di scavi, genera considerevoli quantità di materiali di scavo o di detriti che non possono essere riciclati o depositati nei pressi dell’impianto, i Cantoni interessati designano i siti necessari per la loro eliminazione.
  2. Se al momento dell’approvazione dei piani non vi è un’autorizzazione passata in giudicato del Cantone interessato, il Dipartimento può designare un sito per il deposito temporaneo e stabilire le condizioni e gli oneri connessi al suo uso. In tal caso si applicano le disposizioni procedurali della presente legge. Il Cantone designa entro cinque anni i siti per l’eliminazione dei materiali.

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