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Art. 63

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale
  1. Al momento del rilascio della concessione l’ente pubblico che ha il diritto di disporre delle acque può riservarsi un diritto di riscatto.
  2. Il riscatto può aver luogo solo quando sono trascorsi i due terzi della durata della concessione; deve essere notificato almeno cinque anni prima.
  3. Se la concessione e il diritto cantonale in essa riservato non dispongono altrimenti, in caso di riscatto gli impianti di cui all’articolo 67 capoverso 1 spettano contro indennità totale all’ente pubblico che ha il diritto di disporre delle acque.
  4. L’articolo 67 capoverso 4 è applicabile per analogia.

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