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Art. 62i

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale
  1. Dopo la conclusione della procedura di concessione è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima), secondo le disposizioni della LEspr1.2
  2. .3
  3. Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di concessione, autorizzare l’immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l’immissione in possesso anticipata, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l’articolo 76 LEspr.

Footnotes

  1. RS 711

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031).

  3. Abrogato dall’all. n. 8 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031).

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