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Art. 5

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale
  1. Il Consiglio federale emana le disposizioni generali atte a promuovere e ad assicurare l’utilizzazione razionale delle forze idriche.
  2. Può inoltre emanare prescrizioni speciali per determinati corsi d’acqua o sezioni di corsi d’acqua.
  3. L’Ufficio federale dell’energia1(Ufficio federale) è autorizzato a esaminare se i piani degli impianti progettati assicurano nel loro insieme l’utilizzazione razionale delle forze idriche.2

Footnotes

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991;FF 1995 IV 903).

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