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Art. 6

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale
  1. Quando si tratta di utilizzare una sezione di corso d’acqua, situata nel territorio di più Cantoni o, con un solo e medesimo impianto, più sezioni situate in Cantoni diversi e i Cantoni interessati non riescano a mettersi d’accordo, decide il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni1(Dipartimento) dopo aver sentito i Cantoni.2
  2. Esso terrà equamente conto della legislazione dei Cantoni interessati, non che dei vantaggi e dei danni risultanti dall’impresa a ciascuno di essi.
  3. Quando l’impianto idraulico progettato, per il mutamento del corso d’acqua o per l’occupazione del suolo, alterasse in modo rilevante e sproporzionato le condizioni di residenza o i mezzi d’esistenza della popolazione di un Cantone, il Dipartimento non accorderà la concessione se non col consenso del Cantone stesso.3

Footnotes

  1. Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991;FF 1995 IV 903).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991;FF 1995 IV 903).

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