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Art. 4

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale
  1. Se il diritto di disporre della forza appartiene a distretti, a Comuni o a corporazioni, la cessione del diritto d’utilizzazione ai terzi e l’utilizzazione da parte degli stessi competenti a disporre, devono essere approvate dall’autorità cantonale.
  2. L’approvazione sarà negata se il progetto d’utilizzazione è contrario all’interesse pubblico o all’utilizzazione razionale del corso d’acqua.

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