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LUFI · Legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche
Art. 3
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721.80
LUFI
Federal Act
1 gen 1918
Fonte originale
La comunità competente a disporre può utilizzare essa stessa la forza oppure concedere ad altri il diritto d’utilizzarla.
Ad una comunità il diritto d’utilizzazione può essere accordato anche sotto una forma diversa da quella della concessione.
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