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Art. 2

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale
  1. Il diritto cantonale stabilisce a quale comunità (Cantone, distretto, Comune o corporazione) spetta il diritto di disporre della forza dei corsi d’acqua pubblici.
  2. Le disposizioni del vigente diritto cantonale che attribuiscono ai rivieraschi il diritto di disporre della forza di corsi d’acqua pubblici, restano in vigore finché non siano abrogate dai Cantoni.

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