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Art. 29a

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale
  1. La Confederazione elabora in collaborazione con i Cantoni le statistiche necessarie all’esecuzione della presente legge. Elabora in particolare compendi sugli impianti idraulici esistenti, come pure sui prelievi e sulle restituzioni d’acqua.
  2. Essa svolge ricerche per:
    1. adempiere i suoi compiti nell’ambito dell’utilizzazione dei corsi d’acqua;
    2. promuovere l’utilizzazione razionale delle forze idriche e
    3. promuovere la modernizzazione degli impianti esistenti.
  3. Essa rende disponibili i risultati in forma adeguata.

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