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Art. 29

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale
  1. La Confederazione e i Cantoni hanno il diritto di effettuare rilevamenti idrometrici in corsi d’acqua privati e pubblici e di svolgere i lavori necessari al riguardo, in particolare di installare stazioni di misurazione. Se necessario, essi possono acquisire mediante espropriazione i diritti e i fondi occorrenti. I Cantoni possono procedere all’espropriazione conformemente al diritto federale.
  2. I possessori di impianti idraulici e di impianti per la regolazione del livello e del deflusso dei laghi possono essere obbligati a misurare i livelli e la portata nel perimetro dell’impianto. Essi effettuano i rilevamenti conformemente alle direttive della Confederazione e le comunicano i risultati.
  3. Di comune accordo con il possessore dell’impianto, la Confederazione può effettuare i rilevamenti previsti nel capoverso 2. Se i rilevamenti si rendono necessari a causa dell’impianto, i costi sono a carico del possessore; in caso contrario, sono a carico dell’ente pubblico che li ha ordinati.
  4. Sono salvi i rilevamenti previsti dalla legge federale del 24 gennaio 19911sulla protezione delle acque (LPAc).2

Footnotes

  1. RS 814.20

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° apr. 2026 (RU 2026 99;FF 2023 1602).

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