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Art. 30

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale

I possessori d’impianti idraulici e i rivieraschi hanno l’obbligo di concedere libero accesso alle autorità competenti cui è affidata la polizia delle acque e della navigazione, la sorveglianza della pesca, la protezione contro le piene nonché il servizio idrometrico.

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