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Art. 1

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale
  1. La Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’utilizzazione delle forze idriche dei corsi d’acqua pubblici e privati.
  2. Per corsi d’acqua pubblici nel senso della presente legge si intendono i laghi, fiumi, rivi e canali sui quali non sia provato diritto di proprietà privata e quelli che, pur essendo proprietà privata, sono dai Cantoni parificati ai corsi d’acqua pubblici per quanto concerne l’utilizzazione delle forze idriche.

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