Torna alla legge

Art. 98

711LEsprFederal Act1 gen 1932Fonte originale

Le indennità pagate per l’estinzione di servitù sono devolute ai titolari di diritti di pegno immobiliare e di oneri fondiari del fondo dominante secondo il loro grado.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.