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Art. 86

711LEsprFederal Act1 gen 1932Fonte originale
  1. Salvo il caso in cui l’espropriante si riservi esplicitamente di rinunziare all’espropriazione anche dopo chiusa la procedura, il giudice inquirente può, a richiesta della controparte e avvenuto che sia lo scambio degli allegati, ordinare all’espropriante stesso il pagamento immediato dell’indennità, nella misura in cui questa, secondo le conclusioni delle parti, non è più controversa.
  2. Ove l’espropriante fornisca sufficienti garanzie per l’importo ancora controverso, il giudice inquirente può, a richiesta del medesimo, decidere che l’espropriazione produca i suoi effetti già col pagamento della parte non controversa dell’indennità.

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