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LEspr · Legge federale sull’espropriazione
Art. 66
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Art. 66
Art. 15
Art. 67
711
LEspr
Federal Act
1 gen 1932
Fonte originale
Se non è raggiunto un accordo nella procedura di conciliazione, il presidente della commissione di stima apre d’ufficio la procedura di stima.
Col consenso delle parti, la procedura di stima può però essere rimandata fino a dopo il compimento dell’opera.
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