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Art. 66

711LEsprFederal Act1 gen 1932Fonte originale
  1. Se non è raggiunto un accordo nella procedura di conciliazione, il presidente della commissione di stima apre d’ufficio la procedura di stima.
  2. Col consenso delle parti, la procedura di stima può però essere rimandata fino a dopo il compimento dell’opera.

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