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Art. 63

711LEsprFederal Act1 gen 1932Fonte originale

Il Tribunale amministrativo federale ha i compiti e le competenze seguenti:

  1. esercita la vigilanza sulla gestione amministrativa delle commissioni di stima e dei loro presidenti;
  2. può chiedere rapporti occasionali o periodici alle commissioni e ai loro presidenti;
  3. svolge i compiti di cui agli articoli 59tere 59quater;
  4. provvede al versamento delle indennità o retribuzioni ai membri delle commissioni di stima e al personale delle loro segreterie.

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