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Art. 46

711LEsprFederal Act1 gen 1932Fonte originale
  1. Il presidente cita l’espropriante e gli espropriati, mediante comunicazione personale, a comparire a un’udienza di conciliazione, che si svolge di regola sui luoghi interessati.
  2. Se l’espropriante non ottempera alla citazione, il presidente fissa una nuova udienza. Se degli espropriati mancano, la procedura di conciliazione decade nei confronti degli espropriati mancanti, a meno che il presidente reputi necessaria un’udienza.

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