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Art. 44

711LEsprFederal Act1 gen 1932Fonte originale
  1. L’espropriante deve risarcire integralmente il danno derivante dal bando d’espropriazione.
  2. L’esistenza e l’importanza del danno vengono stabilite insieme coll’indennità d’espropriazione.
  3. Quando siano trascorsi più di due anni dall’apertura della procedura d’espropriazione senza che siasi giunti ad un accordo fra le parti o ad una discussione sulla fissazione dell’indennità, l’espropriato può chiedere che il danno venga accertato già in precedenza con una procedura speciale.

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