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Art. 4

711LEsprFederal Act1 gen 1932Fonte originale

Il diritto d’espropriazione può essere esercitato:

  1. per la costruzione, la trasformazione, la manutenzione e l’esercizio di un’opera nonché per il futuro ampliamento di essa;
  2. per il trasporto ed il deposito del materiale da costruzione occorrente;
  3. per l’acquisto di esso materiale qualora non sia possibile ottenerlo altrimenti che a condizioni molto onerose;
  4. 1 in rapporto con un’opera per i provvedimenti di protezione, ripristino e sostituzione secondo le prescrizioni del diritto federale sulla protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio;
  5. 2 per l’esecuzione dei provvedimenti necessari alla sostituzione di diritti espropriati con prestazioni in natura3o necessari alla tutela di interessi pubblici.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

  2. Originaria lett. d.

  3. Nuova espr. giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031).

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