Torna alla legge

Art. 37

711LEsprFederal Act1 gen 1932Fonte originale
  1. In quanto il diritto da espropriare sia di fatto già esercitato, l’espropriante, dopo esserne venuto a conoscenza, deve chiedere all’autorità competente l’apertura di una procedura indipendente d’espropriazione.
  2. In tali casi, anche l’espropriato può chiedere all’autorità competente l’apertura di una procedura indipendente d’espropriazione.
  3. Le istanze e pretese in materia di espropriazione si prescrivono in cinque anni da quando l’espropriato è venuto a conoscenza dell’esercizio del diritto in questione.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.