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Art. 26

711LEsprFederal Act1 gen 1932Fonte originale
  1. Gli impianti nuovi costruiti dall’espropriante conformemente all’articolo 7, che sostituiscono o completano opere già esistenti, passano, salvo contrario accordo, in proprietà di colui al quale appartenevano queste ultime. L’espropriante risponde delle maggiori spese cagionate dalla manutenzione dei nuovi impianti, in quanto non siano compensate da vantaggi derivanti da essi impianti.
  2. Gli impianti e i fondi anteriormente adibiti a servizio pubblico che sono diventati disponibili per effetto degli impianti nuovi spettano all’espropriante.
  3. La commissione di stima decide sulle contestazioni che possono sorgere a questo proposito.

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