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Art. 122

711LEsprFederal Act1 gen 1932Fonte originale
  1. Il Consiglio federale è incaricato di fissare il giorno dell’attuazione della presente legge. A contare da quel giorno, essa si applicherà a tutte le espropriazioni per le quali non si sia ancora aperta1la procedura di stima in conformità della legge anteriore. Le attuali commissioni di stima rimangono in funzione per regolare le espropriazioni che devono ancora essere eseguite secondo la procedura anteriore.
  2. Le nuove disposizioni concernenti la notificazione tardiva di pretese, l’esecuzione e la retrocessione si applicano, nel limite del possibile, anche alle espropriazioni regolate secondo la legge anteriore.
  3. Esse determinano pure le condizioni e i termini da osservare per ottenere la retrocessione, nei casi di espropriazione già regolati al momento dell’attuazione della presente legge.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19322

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031).

  2. DCF del 3 nov. 1931 (RU 47 757).

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