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Art. 113

711LEsprFederal Act1 gen 1932Fonte originale
  1. Il Consiglio federale fisserà mediante ordinanza le tasse da riscuotere per le operazioni eseguite in virtù della presente legge, come pure le indennità delle commissioni di stima e dei loro presidenti.
  2. 1

Footnotes

  1. Abrogato dall’all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197,1069;FF 2001 3764).

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