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Art. 11

711LEsprFederal Act1 gen 1932Fonte originale
  1. Si devono eccettuare dall’espropriazione le parti costitutive e gli accessori di un fondo espropriato che possono esserne separati senza spese sproporzionate: a richiesta dell’espropriato, se non sono necessari per l’impresa dell’espropriante;

a richiesta dell’espropriante, se l’espropriato può usarne in modo profittevole anche senza la cosa principale. 2. Se la separazione mette in pericolo i diritti dei creditori pignoratizi, questi possono chiedere provvedimenti conservativi e garanzie in conformità degli articoli 808 e 809 del Codice civile svizzero1, ancorché il deprezzamento si verifichi senza colpa.

Footnotes

  1. RS 210

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