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Art. 106

711LEsprFederal Act1 gen 1932Fonte originale
  1. Il diritto espropriato dev’essere restituito nello stato in cui si trova al momento nel quale viene formulata la domanda di retrocessione.
  2. Se l’espropriante ha introdotto delle modificazioni e se lo stato anteriore non può più essere ristabilito o lo può essere solo con spese sproporzionate, chi pretende la retrocessione deve rifondere adeguatamente il maggior valore; egli è in diritto di dedurre il deprezzamento dalla sua prestazione. L’espropriante può togliere gl’impianti fatti da lui in quanto ciò sia possibile senza pregiudizio pel diritto da retrocedere.

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