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Art. 70

680LAlcFederal Act1 gen 1933Fonte originale
  1. Il Consiglio federale veglia sull’esecuzione della presente legge. Esso emana tutte le disposizioni ed istruzioni necessarie in quanto questa competenza non sia delegata ad altra autorità.
  2. A questo scopo, il Dipartimento federale delle finanze sottopone al Consiglio federale delle proposte ed esegue le risoluzioni prese.1Esso invigila la gestione dell’UDSC e prende i provvedimenti e le decisioni che gli sono riservati dalla presente legge.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379;FF 1996 I 329).

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